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Tutto ciò che c'è da sapere prima e dopo il matrimonio

Quanti di voi si saranno detti: "Se l'avessi saputo prima di sposarmi....", o chiesti: "Cosa mi aspetta se mi separo?"

Ebbene, questo sito è rivolto a tutti coloro che hanno dubbi e interrogativi sul matrimonio, gli effetti e le conseguenze in ambito giuridico e patrimoniale. Nelle sezioni che seguiranno verranno esposte, infatti, le questioni piú frequenti, con la possibilitá di fissare un appuntamento per una consulenza personalizzata con tariffe a prova di crisi....

Tutto ciò che c'è da sapere prima del matrimonio...

Si, l'acquisto compiuto prima del matrimonio non fa parte della comunione e resta bene personale del coniuge.
La differenza essenziale sta nel fatto che nella comunione gli acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio ricadono comunque in comunione, mentre se si opta per la separazione dei beni ciascun coniuge conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
No. Nonostante la recente entrata in vigore della legge "Cirinnà", in favore del convivente non sono riconosciuti completamente gli stessi diritti del coniuge.
Si, se vengono eseguiti una serie di adempimenti che la legge impone ed in tal caso si tratta di matrimonio c.d. concordatario.
Si, se é stata fatta la promessa di matrimonio per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per effetto della richiesta della pubblicazione. In tal caso, colui che rifiuti di eseguire la promessa deve risarcire il danno arrecato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa
Si, ci si può risposare (ma solo civilmente) ma si deve ottenere prima la sentenza di divorzio.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono anche tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Si. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, ovvero il 50%.
No. Sono esclusi dalla comunione i beni ricevuti in successione da uno dei coniugi durante il matrimonio, se nel testamento non è specificato che sono attribuiti alla comunione.
Si, è possibile in alcuni casi indicati tassativamente dalla legge e purchè tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, al quale deve aver partecipato anche l’altro coniuge.
Ai fini dell'applicazione della legge italiana ai rapporti personali, patrimoniali, alla separazione o al divorzio, occorre avere riguardo ad alcuni aspetti rilevanti (es. residenza abituale dei coniugi, luogo ove è localizzata la vita matrimoniale, cittadinanza dei coniugi, accordo dei coniugi ecc..).
Si.La riforma recentemente approvata equipara i figli nati "fuori dal matrimonio" a quelli di genitori coniugati, vi sono tuttavia alcune differenze processuali.
Si, ma si deve risiedere, dopo il matrimonio, da almeno due anni in Italia; in alternativa la cittadinanza si acquista dopo tre anni dalla data del matrimonio, se si risiede all'estero e non é intervenuto annullamento, separazione o divorzio. Tali termini sono ridotti alla metá in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

...e dopo il matrimonio

Si, qualora non sia economicamente autosufficiente e non per sua colpa.
Il ricorso per divorzio può essere depositato dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale.
Con la separazione il vincolo matrimoniale é ancora esistente, mentre con il divorzio il matrimonio cessa. In caso di matrimonio contratto solo civilmente, si avrá lo scioglimento del matrimonio, nel caso invece di matrimonio concordatario, si avrá invece unicamente la cessazione degli effetti civili, perchè il vincolo religioso cessa soltanto con la morte del coniuge.
L'assegno previsto in sede di separazione ha natura e presupposti diversi dall'assegno divorzile, che viene disposto qualora il coniuge non abbia "mezzi adeguati" o non possa procurarseli per ragioni oggettive, pertanto il giudice, nel giudizio di divorzio, dovrà compiere tale indagine.
L'avere un'occupazione non implica di per sé l'impossibilitá di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento. Nel giudizio di separazione, infatti, l'assegno di mantenimento viene disposto in favore del coniuge, qualora non abbia adeguati redditi propri, tali da garantirgli il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Si, ci si può risposare (ma solo civilmente) ma si deve ottenere prima la sentenza di divorzio.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono anche tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Si. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, ovvero il 50%.
No. Sono esclusi dalla comunione i beni ricevuti in successione da uno dei coniugi durante il matrimonio, se nel testamento non è specificato che sono attribuiti alla comunione.
Si, è possibile in alcuni casi indicati tassativamente dalla legge e purchè tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, al quale deve aver partecipato anche l’altro coniuge.
Ai fini dell'applicazione della legge italiana ai rapporti personali, patrimoniali, alla separazione o al divorzio, occorre avere riguardo ad alcuni aspetti rilevanti (es. residenza abituale dei coniugi, luogo ove è localizzata la vita matrimoniale, cittadinanza dei coniugi, accordo dei coniugi ecc..).
Si.La riforma recentemente approvata equipara i figli nati "fuori dal matrimonio" a quelli di genitori coniugati, vi sono tuttavia alcune differenze processuali.
Si, ma si deve risiedere, dopo il matrimonio, da almeno due anni in Italia; in alternativa la cittadinanza si acquista dopo tre anni dalla data del matrimonio, se si risiede all'estero e non é intervenuto annullamento, separazione o divorzio. Tali termini sono ridotti alla metá in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.