Di cosa ci occupiamo

Separazioni - Divorzi - Unioni Civili - Minori

Grazie alle competenze specialistiche offriamo ai clienti un servizio modulabile in base alle esigenze del cliente con sensibilità ed attenzione alle problematiche. Lo Studio Legale De Crescenzo offre assistenza giudiziale, consulenza stragiudiziale e aggiornamento in modo completo nelle seguenti aree

Separazione consensuale

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Separazione Giudiziale

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Divorzio congiunto

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Divorzio giudiziale

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Negoziazione assistita separazione e divorzio

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Modifica delle condizioni di separazione

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Divorzio breve - Riduzione dei tempi tra la separazione e divorzio

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Modifica delle condizioni di separazione

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Mediazioni

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Eredità e successioni

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Assegno di mantenimento del coniuge

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Assegno di mantenimento dei figli

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I clienti sono la nostra priorità

Mi relaziono personalmente con il cliente dall'inizio alla fine della causa, mi occupo direttamente di ogni adempimento e passaggio tecnico, ascolto la parte nell'esposizione della problematica prospettandogli soluzioni processuali e strategie, cercando il più possibile di contenere i costi"

Avvocato Teresa De Crescenzo

Di cosa ci occupiamo

Sono i piccoli dettagli a fare la grande differenza!

Lo Studio legale De Crescenzo assiste i clienti che intendono avviare pratiche di separazione consensuale con l'assistenza qualificata dell’avvocato matrimonialista. La separazione consensuale consiste nell'autorizzazione a vivere separati e trova titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal Tribunale o sottoscritto in studio davanti agli avvocati mediante la procedura di negoziazione assistita. La separazione consensuale comporta numerosi vantaggi rispetto alla separazione giudiziale: essa è più rapida e conveniente, comporta minori traumi per i figli e permette ai coniugi di predisporre una regolamentazione conforme alle loro esigenze, anche avente carattere patrimoniale. Se necessiti di consulenza preventiva al fine di conoscere meglio i tuoi diritti per affrontare la separazione contattaci.

Quando i coniugi che intendono separarsi e porre fine al proprio matrimonio non riescono a raggiungere un accordo su tutte le condizioni di separazione (vedi separazione consensuale), oppure quando l'altro coniuge è irreperibile, è necessario procedere unilateralmente, presentando domanda di separazione giudiziale in Tribunale, con l'assistenza di un difensore. Il procedimento di separazione giudiziale è altresì necessario quando uno dei coniugi intenda addebitare all'altro la responsabilità per la fine del matrimonio, per aver questi mancato a taluni doveri fondamentali del matrimonio. La separazione giudiziale ha una durata maggiore rispetto alla separazione consensuale, dipendendo essenzialmente dal grado di conflittualità dei coniugi e dal carico di lavoro del Tribunale. Il nostro studio assiste con serietà e competenza la propria clientela al fine di trovare la migliore soluzione possibile in caso di crisi matrimoniale, privilegiando, ove possibile, la risoluzione consensuale del rapporto coniugale e assistendo in giudizio, ove necessario, i coniugi in disaccordo. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci

Lo Studio legale De Crescenzo assiste la propria clientela che intende avviare pratiche di divorzio consensuale, tecnicamente chiamato divorzio congiunto. E' tale il procedimento giurisdizionale, per il quale l'assistenza legale è obbligatoria, che viene avviato dai coniugi in maniera consensuale, ossia una volta che hanno raggiunto l'accordo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio. Il divorzio congiunto comporta notevoli vantaggi per i coniugi: esso è più rapido e meno costoso, è meno traumatico per i coniugi e per la prole e, poiché si fonda su un accordo scritto e voluto dalle parti, consente ai coniugi di stipulare un regolamento di interessi, aventi anche contenuto patrimoniale, costruito sulle loro rispettive esigenze e così maggiormente stabile nel tempo. Oggi è altresì possibile, attraverso un accordo scritto con negoziazione assistita, ottenere il divorzio congiunto davanti agli avvocati, in breve tempo e senza la necessità di comparire davanti al giudice; clicca per approfondire su divorzio negoziazione assistita. In ogni caso, il nostro Studio può assistervi anche laddove non sia ancora stata raggiunta l'intesa su tutte le condizioni di divorzio, attraverso incontri di mediazione, consulenza o negoziazione, finalizzati tutti al raggiungimento di accordo condiviso da entrambi i coniugi. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci
Lo studio Legale De Crescenzo assiste i Clienti che intendono raggiungere una soluzione consensuale di separazione e divorzio anche mediante accordo di negoziazione assistita, ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti agli avvocati, senza ricorso al Tribunale ai sensi del d.l. 132/14. Sarà lo studio legale a depositare l'accordo raggiunto presso la competente Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l'autorizzazione del PM, normalmente rilasciate entro pochi giorni. Successivamente l'accordo autorizzato verrà trasmesso, tassativamente entro 10 giorni dalla sottoscrizione, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di celebrazione delle nozze, il quale curerà l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il principale vantaggio di questa procedura consiste nella drastica riduzione dei tempi, l’iter infatti si completa entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci
In caso di separazione giudiziale o consensuale dei coniugi o di divorzio (congiunto o contenzioso) le condizioni di natura economica raggiunte in tale sede di possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi. Assistiamo la nostra clientela avviando il ricorso per la revisione degli accordi economici, che può avvenire a sua volta in maniera consensuale o giudiziale. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a  contattarci
La legge sul "divorzio breve" è finalmente realtà anche in Italia, dal 2015 anche in Italia sono stati ridotti sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale. Il termine di attesa tra la separazione e il divorzio scende da 3 anni a 1 anno (decorrente dall'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c.) nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale), ovvero 6 mesi (decorrente dalla data di udienza presidenziale o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita), nel caso di separazione consensuale. Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata all'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci
La legge italiana stabilisce che in caso di separazione dei coniugi spetta un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole purché: la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente; il coniuge richiedente non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto in costanza di matrimonio; vi sia disparità economica tra i due coniugi, cioè il coniuge richiedente abbia un reddito inferiore a quello del coniuge obbligato. In presenza di questi requisiti il coniuge economicamente più debole potrà richiedere un assegno per il concorso al suo mantenimento. La domanda solitamente più ricorrente riguarda l'esatta quantificazione dell'assegno di mantenimento. Non esiste un criterio matematico o tabelle precise fissate dalla legge che consentano di calcolare l'ammontare dell'assegno di mantenimento; la legge infatti stabilisce che soltanto il giudice può fissarne l'entità, tenuto conto del tenore di vita normalmente goduto dai coniugi e dei redditi percepiti. E' possibile, comunque, effettuare una valutazione probabilistica circa il diritto all'assegno. La valutazione dell'assegno di mantenimento dovrà essere comunque effettuata alla luce di un complessivo contemperamento della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e potrà variare in base a diversi fattori e circostanze. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci
A seguito della separazione personale o del divorzio dei genitori i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi; i genitori inoltre hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito e l'assegno di mantenimento ad essi spettante, ove venga determinato nel suo ammontare dal Tribunale (oppure, ove concordato tra i coniugi nella separazione consensuale, sia ritenuto non congruo), dovrà tener conto delle seguenti (assai generiche) circostanze: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Concretamente, il calcolo dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli, mancando nella disciplina legislativa un criterio matematico o tabelle precise che consentano di individuarlo con certezza, andrà effettuato considerando principalmente: la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi operando una attendibile ricostruzione complessiva di essa; l'eventuale presenza di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli; l'eventuale beneficio dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli (il valore economico corrisponde, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile). Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli. Le spese straordinarie, che vanno ad aggiungersi al mantenimento periodico, di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vengono analiticamente individuate in ciascun Tribunale da appositi protocolli, non mancano tuttavia situazioni in cui il Tribunale (o le parti) le ripartisca in proporzione differente, nell'ipotesi in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori. E' bene ricordare che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi; come infatti ha precisato la Corte di Cassazione (Cass. 28 agosto 2008, n. 21773), tale obbligo può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla, oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento "colposo od inerte" del figlio medesimo. Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento in studio non esitare a contattarci