Il riconoscimento del figlo nato fuori dal matrimonio
DIl riconoscimento del figlio è l’atto formale tramite il quale una persona spontaneamente assume di essere genitore del proprio figlio nato fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un atto solenne ed irrevocabile e può essere formalizzato:
nell’atto di nascita,
oppure
– con apposita dichiarazione posteriore alla nascita del figlio o al concepimento davanti all’Ufficiale dello stato civile;
– in un atto pubblico, cioè in un atto redatto davanti ad un pubblico ufficiale (es. un notaio)
– in un testamento, qualsiasi sia la sua forma; in quest’ultimo caso, l’efficacia del riconoscimento produrrà effetti solo alla morte del testatore.
Il riconoscimento può essere effettuato sia congiuntamente da entrambi i genitori naturali, sia separatamente da ciascuno di essi.
Il genitore biologico coniugato all’epoca del concepimento con una persona diversa dall’altro genitore,
può riconoscere il figlio.
Per il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni, il riconoscimento, richiede il consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio;
se invece il figlio ha compiuto 14 anni, il riconoscimento richiede l’assenso del figlio stesso.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio per primo può opporre il proprio rifiuto e far sorgere una controversia.
Il genitore che si vede negare il consenso al riconoscimento del figlio infra quattordicenne, pertanto, può:
– ricorrere al Giudice competente, il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta i provvedimenti opportuni.
Il riconoscimento produce gli effetti dal momento della nascita del figlio.
I genitori per riconoscere i figli devono aver compiuto sedici anni, tuttavia l’art.250 c.c. ammette la possibilità del riconoscimento per gli infrasedicenni, con l’autorizzazione del giudice, il quale deve valutare le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.
AI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO SONO RICONOSCIUTI GLI STESSI DIRITTI DEI FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO?
Sì, l’ultima riforma ha eliminato ogni residua differenza rimasta tra gli uni e gli altri, operando una parificazione dei figli anche sotto l’aspetto lessicale, nel senso che il termine “figlio naturale” nella legislazione è stato sostituito da quello di “figlio”.
La riforma Cartabia ha poi parificato anche i riti processuali, introducendo il rito unico famiglia.
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Studio Legale De Crescenzo